Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica promuove la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiane, per contribuire allo sviluppo della reciproca conoscenza e della cooperazione culturale fra i popoli, nel quadro dei rapporti dell'Italia con gli altri Stati, riconoscendo nella divulgazione del nostro patrimonio linguistico e culturale una priorità nell'ambito della politica estera del Paese.
      2. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, di seguito denominata «Agenzia», composta da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.